Incidenti stradali

La nostra associazione si occupa anche di aiutare coloro i quali si sono trovati coinvolti in incidenti stradali e, qualora fosse necessario, ad ottenere l’eventuale risarcimento dei danni.

L’art. 19 della L. 990/69, prevede il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli, natanti non identificati, o che siano sprovvisti di copertura assicurativa, o risultino assicurati presso imprese cadute in dissesto finanziario, cioè che si trovino in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente.

Nel caso in cui il veicolo non sia stato identificato, il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona.

In assenza della copertura assicurativa del veicolo, il Fondo risarcisce i danni alla persona e quelli alle cose il cui ammontare sia superiore a €500,00.

Se l’impresa assicuratrice è in liquidazione coatta il risarcimento è dovuto per i danni alla persona ed alle cose.

Per avere il risarcimento occorre che ci siano testimoni del fatto o un verbale redatto dalle autorità competenti. In quest’ultimo caso è necessario che il documento certifichi la dinamica dell’incidente o attesti il mancato possesso della copertura assicurativa da parte del soggetto coinvolto.

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